Il Coronavirus e i conseguenti provvedimenti di contenimento adottati da parte delle competenti autorità sono eventi imprevedibili e fuori dal controllo delle parti.
Rientrano, pertanto, nella categoria giuridica della “forza maggiore”.
Vi sono delle disposizioni legislative di riferimento:
- L’articolo 1218 c.c. stabilisce che la parte inadempiente è esente da responsabilità qualora provi che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a essa non imputabile;
- L’articolo 1256 c.c. prevede l’estinzione o la sospensione delle obbligazioni contrattuali a seconda che l’evento di forza maggiore porti ad un’impossibilità sopravvenuta definitiva o temporanea.
Le restrizioni introdotte nel corso delle settimane dalle autorità italiane, possono rientrare nella previsione dell’art. 1256 c.c.
È indispensabile, tuttavia, fare una valutazione che tenga conto di tutte le circostanze del caso specifico. Verificare quindi che l’impossibilità di adempiere sia totale e non solamente parziale o più onerosa.
In quest’ultimo caso, infatti, troverebbe applicazione l’articolo 1467 c.c.:
“Nei contratti è possibile richiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui la prestazione di una parte sia divenuta onerosa a causa di avvenimenti straordinari.”
Il decreto “Cura Italia” ha una formulazione generica e per certi versi ambigua. Occorrerà vedere come verrà interpretata ed applicata dalla giurisprudenza.
La norma sembra potersi leggere come un incentivo alla rinegoziazione ad opera delle parti. Attribuisce al Giudice la valutazione delle circostanze esistenti al momento dell’adempimento, senza prescindere da una valutazione caso per caso.
Ne abbiamo parlato con Giorgia Busnelli, avvocato e socio di Coresultant.